L' art. 7 comma 8 del D. Lgs 102/2014 richiede che: " I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti i titoli di efficienza energetica rispetto all’anno precedente e in condizioni normalizzate, riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto sono comunicati dalle imprese all’ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo. " Entro il 31/03 dell'anno n devono essere comunicati all'ENEA tutti i risparmi di energia normalizzati conseguiti rispetto all'anno precedente n-1. I soggetti interessati sono: quelli che sono soggetti all'obbligo di redazione delle diagnosi secondo l’art. 8 del medesimo decreto; tutte le imprese che hanno implementato un sistema di gestione dell’energia ai sensi della ISO 50001. A tale meccanismo può partecipare volontariamente qualsiasi ...
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