Attribuzione dei consumi energetici in un contesto multi tenant ai fini della nomina dell'Energy Manager
Prendiamo in analisi il seguente caso: una società A ha un POD intestato relativo ad un immobile, ma il xx% dei consumi ad esso afferenti sono da attribuire alla società B, che occupa parte degli spazi dell'edificio. La società A rifattura tali consumi alla società B.
La società B deve considerare tali consumi nel proprio bilancio energetico annuale ai fini dell'obbligo di nomina dell'Energy Manager? Oppure tali consumi restano in capo alla società A intestataria del POD ai fini della propria nomina?
La risposta la troviamo all'interno della Circolare MiSE18/12/2014, ai punti 6 e 7 di seguito riportati.
La società B deve considerare tali consumi nel proprio bilancio energetico annuale ai fini dell'obbligo di nomina dell'Energy Manager? Oppure tali consumi restano in capo alla società A intestataria del POD ai fini della propria nomina?
La risposta la troviamo all'interno della Circolare MiSE18/12/2014, ai punti 6 e 7 di seguito riportati.
Le forme di energia cedute tal quali senza alcuna trasformazione sono da addebitare al soggetto che le riceve (soggetto B) e non a quello che l’intestatario della fatturazione (soggetto A).
Diverso sarebbe il caso nel quale il soggetto B non pagasse direttamente la fattura, ma pagasse un servizio forfettario: in questo caso A trasformerebbe l’energia elettrica in servizi (illuminazione.. etc) e questa trasformazione pertanto sarebbe da imputare alla società A.
Diverso sarebbe il caso nel quale il soggetto B non pagasse direttamente la fattura, ma pagasse un servizio forfettario: in questo caso A trasformerebbe l’energia elettrica in servizi (illuminazione.. etc) e questa trasformazione pertanto sarebbe da imputare alla società A.
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