È possibile cumulare Ecobonus e Sismabonus se gli interventi sono:
- eseguiti su parti comuni di edifici condominiali,
- gli immobili sono collocati in comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3,
- volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
La misura della detrazione varia dall’80% all’85% in funzione dell'efficacia dell'intervento da un punto di vista sismico (passaggio ad 1 o 2 classi di rischio sismico inferiore). Il limite massimo di spesa è pari a 136.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, e va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
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